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Regolamento Siref

Società Italiana di Ricerca Educativa e Formativa

Art. 1
La domanda di accesso alla Siref, corredata dalla motivata presentazione scritta di almeno due Soci Ordinari, viene inoltrata, a cura degli interessati, al Consiglio Direttivo c/o il suo Presidente o il suo Segretario che ne danno notizia al Consiglio nella prima adunanza utile. Il Consiglio, con cadenza semestrale, prende in esame tutte le domande pervenute, le valuta e ne propone l'accoglimento o meno. La deliberazione del Consiglio, adeguatamente argomentata, va assunta a maggioranza assoluta e va portata in Assemblea per la decisione definitiva.L'Assemblea non può decidere in mancanza della relazione del Consiglio, né questo può deliberare in mancanza delle presentazioni previste dallo Statuto.
L'Assemblea decide con voto segreto e a maggioranza semplice.
Dell'accoglimento della domanda viene data tempestiva comunicazione scritta all'interessato che a sua volta provvederà, entro e non oltre 90 giorni, al versamento della quota sociale per l'anno in corso. Decorso tale termine senza che egli vi abbia provveduto, perde efficacia il deliberato dell'Assemblea.La qualifica di Socio viene assunta soltanto dopo l'ammissione deliberata dall'Assemblea e il versamento della quota effettuato dall'interessato.

Art. 2
L'ammissione dei Soci corrispondenti, prevista dall'art. 3 dello Statuto, segue le norme previste per i Soci ordinari dal precedente art. 2.
I Soci corrispondenti non hanno diritto di voto nell'Assemblea, non possono concorrere alla formazione degli organi della Società, non possono presentare nuovi Soci e non possono assumere le deleghe di rappresentanza di cui al successivo art.5.

Art. 3
L'Assemblea può deliberare sulla decadenza e sulla sospensione dei soci, previo inserimento all'ordine del giorno del provvedimento proposto e dopo aver ascoltato una motivata relazione del Consiglio Direttivo.
La decadenza può essere pronunciata per il mancato pagamento delle quote sociali per due anni consecutivi o per un prolungato e continuato periodo di ingiustificata assenza dall'attività sociale.La sospensione può essere pronunciata quando intervengano gravi motivi, previamente contestati, per iscritto, all'interessato. Dei motivi contestati e della eventuale risposta dell'interessato si farà specifica menzione nella relazione che il Consiglio propone all'Assemblea.In caso di decadenza per morosità, prevista dall'art. 5, il Socio può versare le somme di cui è debitore e chiedere la revoca del provvedimento, se questo è già stato adottato, o l'azzeramento della procedura che conduce alla decadenza, se questa non è stata ancora pronunciata. L'Assemblea delibera in proposito con voto assunto a maggioranza semplice e dopo aver accertato il pagamento del debito pregresso. Il beneficio di cui al precedente comma può essere goduto per non più di due volte.

Art. 4
L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei Soci.
La convocazione dell'Assemblea deve avvenire per lettera contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell’adunanza, in prima e seconda convocazione, nonché l'esatta indicazione dell'o.d.g.
Di norma la lettera di convocazione viene spedita almeno un mese prima della data fissata per lo svolgimento dei lavori. Nei casi di particolare urgenza, detto termine può essere convenientemente ridotto. In tal caso il Consiglio Direttivo adotterà ogni possibile altro mezzo per avvertire per tempo ogni Socio.È da escludere la procedura d'urgenza quando si tratti di convocazione per il rinnovo degli organi statutari.
L'Assemblea è valida quando sia presente almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto, compresi gli assenti giustificati.

Art. 5
I Soci che non intervengano direttamente in Assemblea possono farsi rappresentare esclusivamente da un altro Socio con delega scritta.
La delega viene rilasciata senza vincoli e con implicita preventiva accettazione dell'operato del delegato in assemblea.
Delle deleghe verrà fatta memoria nel processo verbale dell'Assemblea.
Il Socio che abbia ricevuto una delega viene computato due volte ai fini della determinazione del quorum quando ciò sia richiesto, ed ha diritto di esprimere due voti al momento delle deliberazioni; in caso di voto segreto riceverà due schede.

Art. 6
Nelle riunioni dell'Assemblea, il Presidente, verificato il numero legale, dichiara aperta la seduta e la coordina secondo l’ordine del giorno approvato dai presenti. Una volta esauriti i punti all'o.d.g., l'Assemblea viene sciolta dal suo Presidente. La riunione non può essere aggiornata, se non in data già prevista ed indicata nella lettera di convocazione.
Il processo verbale, redatto e sottoscritto dal Segretario e dal Presidente dell'Assemblea, viene inserito in apposita raccolta, curata e custodita dal Segretario del Consiglio Direttivo, previa approvazione da parte dell'Assemblea.
Di norma l'Assemblea delibera a maggioranza semplice. È richiesta la maggioranza assoluta per l'approvazione del Regolamento e di eventuali sue modifiche o integrazioni. È richiesta la maggioranza dei Soci riuniti in Assemblea, deleghe comprese, per deliberare eventuali decadenze e sospensioni. Per deliberare invece sullo scioglimento della Società è richiesta la maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti, con la presenza della maggioranza dei Soci, deleghe incluse.

Art. 7
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga necessario o lo richieda almeno un terzo dei suoi componenti. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono di norma presiedute dal Presidente che, in caso di impedimento, delega il Vicepresidente anziano e, in subordine, un altro membro della Giunta o del Consiglio.
Il vice Presidente anziano surroga il Presidente in caso di impedimento.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di colui che presiede la riunione.

Art. 8
Presidente, Vicepresidenti e Segretario generale costituiscono la Giunta. La Giunta provvede all'attuazione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Adotta eventuali provvedimenti d'urgenza che sottopone a ratifica degli organi competenti, nella prima seduta utile. Affianca il Presidente nelle funzioni di rappresentanza.

Art. 9
Il Consiglio Direttivo è composto da 7 componenti. Da essi e fra essi vengono eletti il Presidente, i Vicepresidenti e il Segretario generale.
Il processo verbale delle riunioni della Giunta e del Consiglio direttivo viene redatto e custodito dal Segretario del Consiglio.

Art. 10
L'elezione del Consiglio Direttivo viene effettuata dall'Assemblea a ciò appositamente convocata.
Viene preceduta dalla lettura e dalla discussione della relazione del Presidente uscente.
Sono eleggibili tutti i Soci fondatori e ordinari che risultino essere in regola con i pagamenti delle quote sociali.
Non è richiesta una formale previa accettazione della candidatura.
L'elezione avviene per scrutinio segreto, con preferenza unica, come da Statuto.

Art. 11
L'esercizio finanziario va dal 10 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio direttivo, sentita l'Assemblea dei soci, determina ogni anno il Contributo associativo da versare da parte di ciascun Socio.
Le funzioni di tesoriere vengono esercitate dalla Giunta seguendo criteri di economicità, secondo norme che la Giunta stessa si dà e che restano valide sino a quando il volume delle entrate non suggerirà precise integrazioni regolamentari da aggiungere al presente Regolamento generale.

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