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Statuto Siref

Società Italiana di Ricerca Educativa e Formativa

Art. 1
(Denominazione e sede)
È costituita fra i comparenti e quanti in seguito vi aderiranno a norma del seguente art. 3 del presente statuto un'associazione a carattere scientifico denominata Società Italiana di Ricerca Educativa e Formativa, più innanzi indicata soltanto con Società o, in sigla, Siref, con sede legale Venezia, presso l’Università Cà Foscari di Venezia, Dorsoduro 1496, Venezia.

Art. 2
(Scopi e attività)
La Società ha lo scopo di promuovere, coordinare e incentivare la ricerca scientifica nel campo dell'educazione e della formazione, con particolare riferimento ai problemi della ricerca educativa, della formazione continua, delle politiche della formazione in un contesto globale, e di quant'altro sia riconducibile, in sede non solo accademica, e in ambito europeo, alle diverse articolazioni delle Scienze della formazione.
A tal fine la Società favorisce la collaborazione e lo scambio di esperienze tra docenti e ricercatori, fra Università, Scuola, Istituti nazionali e Internazionali di ricerca educativa e formativa, Centri di formazione, ivi compresi quelli che lavorano a supporto delle nuove figure professionali impegnate nel sociale e nel mondo della produzione; organizza promuove e sostiene seminari di studi, stage di ricerca, corsi, convegni, pubblicazioni e quant'altro risulti utile allo sviluppo, alla crescita e alla diffusione delle competenze scientifiche in ambito di ricerca educativa e formativa.

Art. 3
(Soci)
L'adesione alla Società Italiana di Ricerca Educativa e Formativa comporta l'esplicita accettazione delle finalità di cui all'art. 2 dello Statuto della Società.
Possono far parte della Società Siref i docenti universitari (ricercatori, associati, straordinari, ordinari ed emeriti delle Università statali e non statali), esperti e docenti che sviluppino azioni di ricerca e di formazione anche nella formazione iniziale e continua degli insegnanti e del personale formativo, nonché i ricercatori delle categorie assimilate di Enti ed Istituti, pubblici o privati di ricerca, nonché di Università e di Enti e Istituti di ricerca stranieri, che svolgano tutti, e comunque, attività di ricerca orientate alle finalità di cui all'art. 2.
Sono Soci fondatori coloro che hanno costituito l'Associazione e coloro che, su invito dei medesimi, manifesteranno la loro adesione entro la data dell'atto costitutivo.
Sono Soci ordinari coloro che, avendone i requisiti, vengono accolti nella società, previo assenso dell'Assemblea, su domanda controfirmata da almeno due dei Soci fondatori e/o ordinari, a ciascuno dei quali spetta anche l'onere di presentare una relazione sull'attività scientifica dei richiedenti.
L'Assemblea delibera ai sensi dei successivi art. 6 e con voto segreto, sentita la relazione e il parere del Consiglio Direttivo che propone l'ammissione con voto espresso a maggioranza assoluta.
Si perde la qualifica di Socio dell'Associazione:
a) per dimissioni;
b) per decadenza, quando si rilevi il mancato pagamento della quota sociale per due
anni consecutivi o un prolungato e continuato periodo di ingiustificata assenza
dall'attività associativa;
c) per sospensione, quando intervengano gravi motivi, previamente contestati
all'interessato e su parere confermato dall'Assemblea degli associati che delibera a maggioranza.
Alla pronuncia della decadenza e/o della sospensione si perviene con procedura da definirsi in Regolamento e richiede comunque una motivata proposta del Consiglio Direttivo, approvata dalla maggioranza dei Soci, riuniti in Assemblea.
Sono ammessi alle attività della Società anche i dottori di ricerca. A costoro viene riconosciuta la qualifica di socio corrispondente. Il Socio corrispondente, che è pienamente assimilato al Socio ordinario sia per ciò che riguarda le procedure di ammissione sia per quel che concerne l'attività promossa dalla Siref, non può presentare nuovi Soci, non ha diritto di voto nell'Assemblea e non può concorrere alla formazione degli organi della Società.

Art. 4
(Patrimonio)
Il patrimonio della Siref è costituito dai versamenti periodici degli associati i quali sono tenuti al pagamento di una quota annua fissata dal Consiglio Direttivo, oltre che da sovvenzioni, erogazioni, lasciti ed oblazioni di enti e privati.
Può essere costituito da beni mobili e immobili.
La Società Siref può stipulare contratti e convenzioni, contrarre mutui ed accantonare riserve.
La Siref non ha fini di lucro.

Art. 5
(Diritti e doveri dei Soci)
I Soci fondatori e ordinari hanno il diritto e il dovere di partecipare all'Assemblea e di formare le sue deliberazioni mediante votazioni da farsi valere, di norma, a maggioranza semplice, salvo diversa indicazione espressa dal regolamento che l’Assemblea stessa promulga previa deliberazione da assumere a maggioranza assoluta, così come a maggioranza assoluta sono da deliberare le eventuali proposte dì modifica del regolamento medesimo.
Partecipano all'Assemblea anche i Soci corrispondenti, con le limitazioni di cui all'art. 3.
I Soci hanno il dovere di corrispondere la quota sociale annuale.
Perdono il diritto di voto in Assemblea se non sono in regola con i pagamenti, salvo l'ipotesi di decadenza che interviene dopo due anni di mancato pagamento della quota sociale annuale. Il pagamento della quota annuale è ricevibile soltanto dopo che siano state sanate eventuali pendenze debitorie.

Art. 6
(Organi della Siref)
Gli Organi della Società sono: L'Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Presidente.
Tutte le cariche sono gratuite.
L'Assemblea è convocata dal Presidente con congruo preavviso, da definirsi nel Regolamento di cui appresso. Delibera sull'ammissione dei Soci, sul bilancio preventivo e su quello consuntivo, oltre che sulle materie e le questioni definite dal regolamento e secondo le modalità di funzionamento precisate dal regolamento medesimo. È coordinata dal Presidente. Il Consiglio Direttivo è costituito da 7 (sette) Consiglieri eletti dall'Assemblea con voto segreto, con preferenza unica. Elegge al suo interno il Presidente, 2 Vice Presidenti e il Segretario generale.
Dura in carica tre anni. Il Regolamento definisce composizione e competenze di una eventuale Giunta esecutiva.
Le funzioni di Segretario amministrativo-contabile possono essere affidate a collaboratore esterno al Consiglio.
Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e vigila sulla osservanza delle norme qui definite oltre che su quelle che verranno riportate nel Regolamento, presiede il Consiglio Direttivo, convoca l'Assemblea, predispone la relazione morale annuale da presentare all'Assemblea. Dura in carica tanto quanto il Consiglio che lo elegge.
Il Presidente, sentito il Consiglio e con il suo consenso può delegare prerogative e funzioni a membri del Consiglio medesimo.
L'eventuale trasferimento della sede sociale è deliberato dall'Assemblea e comunicato ai Soci.

Art. 7
(Scioglimento)
Lo scioglimento della Associazione viene deliberato dall'Assemblea, a ciò espressamente convocata, in presenza della maggioranza dei soci e con il consenso di almeno due terzi dei presenti.
La deliberazione diventa efficace soltanto se la stessa Assemblea stabilisce a maggioranza semplice la destinazione dei beni patrimoniali, mobili e immobili, pagate le spese. Tale destinazione potrà essere disposta soltanto a favore di Enti Morali e Associazioni scientifiche.

Art. 8
(Regolamento)
Un apposito Regolamento, da adottarsi su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, riporterà le norme per l'attuazione dell'atto costitutivo e del presente Statuto.

Art. 9
(Norma transitoria)
In deroga a quanto stabilito dal precedente art. 6, i Soci che hanno costituito l'Associazione assumono solidalmente le funzioni assegnate agli Organi sopra indicati, impegnandosi ad eleggere al loro interno un Presidente cui spetterà convocare entro l'anno l'Assemblea generale dei Soci per la costituzione dei Consiglio Direttivo.
Sino all'approvazione dei Regolamento, gli Organi così come costituiti deliberano in piena autonomia e nel rispetto delle norme riportate nel presente Statuto, con decisioni assunte a maggioranza semplice, salvo i casi previsti dagli artt. 3, 5, 7.

Art. 10
(Modifiche di Statuto)
Eventuali modifiche a quanto qui concordato e stabilito richiedono un atto formale predisposto da un Notaio e sottoscritto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o da persona eletta dall'Assemblea che delibera con le maggioranze comprensive di deleghe previste dalle norme in materia.

Art. 11
(Rinvii)
Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le norme di legge in materia.

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